È stato approvato un emendamento all’art.49 del DDL 2220 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in merito alla Revisione priorità investimenti, che prevede una misura semplice e necessaria per le imprese italiane impegnate nella ridefinizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Le società benefit e in generale tutte le imprese che opereranno in modo trasparente e responsabile potranno vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pubblici.
Il nuovo codice che disciplina gli appalti pubblici (il d.lgs. n. 50/2016 entrato in vigore nel 2017) prevede due istituti di premialità: Il rating d’impresa e il rating di legalità rispettivamente all’art. 83, comma 10 e art. 95, comma 13. Vista la loro natura non obbligatoria, l’ordinamento predispone una serie di vantaggi atti a spingere queste ultime a sottoporsi volontariamente alla valutazione (da qui la natura c.d. “premiale” di tali meccanismi). Il rating di legalità si pone come indicatore del valore etico dell’impresa che ne valorizza la reputazione, mentre il rating di impresa limita la valutazione del comportamento degli operatori economici relativamente al campo dei contratti pubblici, riguarda requisiti reputazionali che esprimono l’affidabilità dell’impresa nel mercato dei contratti pubblici ed è basato su elementi quali la capacità strutturale dell’impresa, lo stesso rating di legalità, la regolarità contributiva, l’incidenza del contenzioso, i tempi di esecuzione, il mancato utilizzo del soccorso istruttorio.
Entrambi, oggetto di certificazione, costituiscono criteri premiali che è possibile applicare alla valutazione dell’offerta. Il possesso del rating offre benefici correlati al settore dei contratti pubblici quali, ad esempio, la preferenza in graduatoria a parità di punteggio o l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a concorrenti sprovvisti di rating.
La proposta emendata ha apportato una modifica sostanziale all’art. 83 comma 10 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo che l’ANAC, ente responsabile del sistema del rating di impresa e delle relative premialità, definisca oltre i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi anche i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato, così come previsto dalla normativa che disciplina le società benefit ex articolo 1, comma 382, lettera b), della L208/2015, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit. Il rilascio di apposita certificazione agli operatori economici che ne fanno richiesta sarà subordinato pertanto anche sulla base della valutazione degli impatti generati dall’attività di impresa, indipendentemente dalla qualifica giuridica o meno di società benefit.
Emendato anche l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 con l’inserimento della valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, oltre a quelli per la valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
La previsione di questa premialità è un ulteriore riconoscimento per le imprese che scelgono di avere nel loro DNA i valori della trasparenza e della responsabilità civile, così come le società benefit introdotte nel 2016 nel nostro ordinamento che hanno l’obbligo di valutate gli impatti generati dalla propria attività di impresa. Ora con l’emendamento approvato ieri al decreto fiscale, tutte le imprese possono accedere alla premialità nelle gare di appalti pubblici se scelgono di valutare i propri impatti generati in ambito sociale e ambientale, anche se non hanno la qualifica giuridica di società benefit.
La valutazione degli impatti, in generale, è rivolta unicamente alle attività svolte e non al soggetto che le attua. Valutare non significa giudicare bensì attribuire valore alle azioni. Fondamentale diventa, per le imprese che vogliono rispondere della responsabilità civile, valutare qualitativamente e quantitativamente sul breve, medio e lungo periodo, gli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento (utenti, collettività, soci, fornitori, clienti).
L’on. Mauro Del Barba, firmatario della proposta emendata e presidente di Assobenefit, l’associazione nazionale delle società benefit, ritiene che la valutazione dell’impatto sociale e ambientale generato dalle imprese diverrà una necessità e un dovere civile nei confronti della collettività e soprattutto delle future generazioni. Integrando nella propria gestione la valutazione degli impatti generati, le imprese si impegnano a contribuire con il proprio operato a innovare il sistema economico nella direzione della sostenibilità. L’Italia, dopo essere stato il primo Paese sovrano al mondo a dotarsi della legge che introduce le società benefit con duplice scopo di lucro e di beneficio sociale, oggi recepisce per prima anche le raccomandazioni dell’Osce formulate nel luglio scorso. In particolare, l’Osce sempre su iniziativa italiana ha raccomandato a tutti i parlamentari degli Stati aderenti di adottare legislazioni specifiche per la costituzione di società benefit sull’esempio dell’Italia, e raccomanda ancora di promuovere la misurazione d’impatto per le imprese operanti nei settori dell’ambiente, del sociale e in ambito pubblico e la creazione e l’uso di metriche correlate ai Sustainable Development Goal.