Secondo le nuove regole Iva a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica , il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva è determinato dall’esigibilità
dell’imposta, individuata dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R.
633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura
per le prestazioni di servizi)
Pertanto
la regola della detrazione Iva a fine anno richiede
l’analisi delle fatture distinguendo
tra:
- fatture ricevute e registrate
nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva
di dicembre 2019, - fatture ricevute nel mese di gennaio 2020
(datate dicembre 2019) che saranno
registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di
gennaio 2020, - fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non
registrate a dicembre 2019:
per tali
fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019,
da presentare entro il 30 aprile 2020, - fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate
dopo il 30 aprile 2020:
tali
operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.
Inoltre, ai
fini fiscali la data di ricezione della fattura è
rappresentata dalla data di
presa
visione della stessa sul sito web
dell’Agenzia delle entrate da parte del
cessionario/committente.
Questo
è il momento
a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il
cliente
Il SdI
comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura
elettronica
da
parte del cessionario/committente.