In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, è previsto un nuovo credito d’imposta. |
Beneficiari e Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto
– alle imprese e
– agli esercenti arti e professioni
nella misura del 6% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto
– solo alle imprese
nella misura del:
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
nella misura del 15% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta: è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”):
– in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e
-per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.