Il prossimo 3 febbraio presso la sede del nostro ordine si terrà un convegno, organizzato dal gruppo di lavoro della commissione start up, microimprese e settori innovativi, per approfondire alcune tematiche peculiari sulla Società Benefit, quali beneficio comune, corporate governance e statuti, inerenza dei costi, diritto di recesso e misurazione dell’impatto sociale per la valorizzazione dei modelli di business innovativi e sostenibili.
Un aspetto delicato della normativa sulle società benefit riguarda la previsione statutaria delle finalità specifiche di beneficio comune da indicare nell’oggetto sociale poiché il legislatore non ha previsto in che modo e in che misura tale beneficio comune va descritto e declinato nello statuto. La previsione del beneficio comune declinato in termini generici comporta una serie di conseguenze rilevanti in merito alla discrezionalità e ai profili di responsabilità degli amministratori, che hanno l’obbligo di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento del beneficio comune e gli interessi degli altri stakeholders. Ma si potrebbero avere anche conseguenze in merito al diritto di recesso.
Il valore aggiunto della società benefit rispetto a una società tradizionale, oltre alla finalità duale di massimizzazione del profitto e di beneficio comune, è rappresentato dalla misurazione degli impatti che l’attività di impresa produce nella comunità e nel territorio, sia ambientali sia sociali, oltre che economici. È questo il carattere maggiormente innovativo della società benefit che la contraddistingue dalle altre società che possono anche valersi al loro interno di una funzione CSR. Inoltre, la società benefit si assume statutariamente l’impegno di perseguire questa duplice finalità e si impegna anche per la valutazione degli impatti, e altresì ad operare in modo sostenibile, trasparente e responsabile; infatti ha anche l’obbligo di comunicare a tutti i portatori di interessi tale attività di misurazione allegando una relazione annuale di impatto al proprio bilancio.