L’articolo 35 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Disposizioni in materia di terzo settore”, dispone la modifica di alcune scadenze per gli Enti del Terzo Settore.
Proroga adeguamento statuti
Viene prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine di approvazione delle modifiche statutarie per le organizzazioni iscritte agli albi/registri del Volontariato, della Promozione sociale e delle ONLUS, richieste per adeguarsi alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, art. 101, c. 2).
Si ricorda che tale scadenza è prevista esclusivamente per poter beneficiare della possibilità di adottare le modifiche con i quorum dell’assemblea ordinaria, soluzione adottabile a condizione che le modifiche da apportare all’atto siano limitate all’implementazione delle clausole indicate come obbligatorie e derogabili.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale il termine perentorio è infatti individuato nel momento in cui l’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle sue dislocazioni regionali, mette in mora le associazioni rispetto alla necessita di procedere alle modifiche, pena la cancellazione dei relativi sodalizi dai rispettivi registri.
Le ONLUS potranno invece continuare ad applicare il regime loro riconosciuto dal DLgs 460/1997 in ogni caso finché non entrerà in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore relativo alla disciplina fiscale degli ETS, ossia nell’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, acquisito il parere favorevole della Commissione europea sul nuovo sistema di agevolazioni fiscali. Non prima quindi del 1/1/2021.
Sempre al 31 ottobre 2020 viene prorogato il termine per le imprese sociali già costituite per la modifica dei propri statuti al fine di adeguarsi alle norme disposte dal D.Lgs 112/2017 (D.Lgs 112/2017, art. 17, comma 3).
Proroga termine approvazione bilancio
Per il solo anno 2020 e per le sole associazioni già iscritte agli albi/registri del Volontariato, della Promozione sociale e delle ONLUS viene disposta la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, qualora il termine statutario di convocazione delle relative assemblee deliberative ricadesse nel periodo emergenziale che al momento va dal 31/01/2020 al 30/06/2020 (Dpcm 31/01/2020).
Approvazione dei bilanci per gli enti che non si qualificano come Enti del Terzo Settore.
Per tutti gli altri enti non profit (associazioni e fondazioni privi di specifiche qualifiche) manca un’indicazione espressa nel decreto della proroga dei termini di approvazione; potrebbero, in via interpretativa, applicare la medesima proroga delle società ma sul punto occorrono urgenti chiarimenti.
A prescindere dalla natura dell’ente, inoltre, sarà possibile svolgere assemblee in formato audio/video, anche in deroga allo statuto, mentre il voto per corrispondenza o consultazione scritta sembrerebbe essere riservato alle società, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Versamenti di tributi e contributi a fine maggio
Sono sospesi i versamenti di ritenute, contributi previdenziali/assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria da parte specifiche tipologie di enti individuati per settore di attività (articolo 61 del Dl). Tra questi rientrano espressamente i soggetti del mondo sportivo (federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni/società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti, palestre, ecc.), Onlus, Odv e Aps iscritte nei rispettivi registri, nonché tutti gli altri enti che svolgono una delle attività elencate (come l’organizzazione di eventi culturali, l’assistenza diurna a minori disabili o l’assistenza sociale non residenziale per anziani/disabili).
In generale, i pagamenti sono rinviati al 31 maggio (con possibilità di dilazione in massimo 5 rate), con la sola eccezione di federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni/società sportive, che avranno un mese in più per i versamenti (entro il 30 giugno o in 5 rate).Gli altri enti non profit, che pure svolgono attività di interesse generale ma non quelle indicate nel decreto, rischiano di beneficiare della sola proroga dei versamenti al 20 marzo. Per coloro tra questi che svolgono attività commerciale e sono dotati di partita iva potrebbe scattare, tuttavia, il rinvio dei pagamenti al 31 maggio o in 5 rate (articolo 62 Dl).
Nota bene: “La sospensione dei versamenti prevista dal decreto Cura Italia segue il codice Ateco.
Attenzione, tuttavia, per le altre categorie di enti non profit: per applicare la sospensione, occorrerà verificare che l’attività svolta rientri tra quelle elencate dall’articolo 61 del decreto, ad esempio: l’organizzazione di eventi culturali, l’assistenza non residenziale ad anziani e disabili, i servizi didattici e di formazione. Per specificare l’ambito applicativo, la risoluzione 12/20 fornisce, a titolo indicativo, un elenco di codici Ateco corrispondenti alle attività in questione.
La lettera della norma non è chiara, tuttavia, con riguardo agli effetti per gli enti non profit che svolgono l’attività in settori di interesse generale diversi da quelli tassativamente individuati dall’articolo 61 del decreto (si pensi, ad esempio, all’assistenza sociale in favore di migranti o detenuti). Per gli enti titolari di partita Iva potrebbero applicarsi, in via residuale, le sospensioni dei versamenti previste dal successivo articolo 62 del decreto, a condizione però che il volume di ricavi sia inferiore a 2 milioni di euro. Tenuto conto delle peculiarità degli enti non profit, sarebbe tuttavia da valutare quali tipologie di proventi vadano considerate ai fini del computo di questo limite. Per tutti gli altri enti potrebbe quindi scattare solo la mini-proroga al 20 marzo dei versamenti in scadenza al 16, con un evidente disparità di trattamento nei confronti di soggetti che operano in settori di interesse generale e sono comunque chiamati ad una riorganizzazione a fronte dell’emergenza. In sede di conversione in legge del decreto, sarebbe dunque quanto mai opportuno un correttivo sul punto. ” (Fonte IlSole24ore)