Sospensione mutui prima casa per chi certifica calo fatturato
Il DL Cura Italia ha previsto anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale. Il raffronto va operato rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, sulla base del fatturato registratosi in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020. Inoltre, il predetto calo di fatturato deve essere in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.
Requisiti per presentare la domanda
– essereproprietario di un immobile adibito ad abitazione principale diversi da quelli di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro
– il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda
– è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardonel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.
Cosa prevede la sospensione
Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.
Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua
Delasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.