Riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% per abbattere i costi di costituzione o di trasformazione
Pubblicato su Altalex il 31 luglio 2020
Sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n, 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19.”.
Nella seduta di giovedì 16 luglio il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo sul testo del decreto già licenziato dalla Camera.
1. Impulso per la promozione delle Società Benefit nel Decreto Rilancio: credito d’imposta per spese di costituzione o “trasformazione”
L’impulso per la nascita e la crescita dell’ecosistema delle Società Benefit sarà favorito grazie ad uno degli emendamenti al decreto rilancio (Ac 2500) approvati dalla Camera e contenuto nella Legge di conversione quello relativo appunto alla promozione dell’ecosistema Società Benefit, presentato dal deputato e presidente di Assobenefit Mauro Del Barba.
L’art. 38-ter L. 77/2020, rubricato “Promozione del sistema delle società benefit”, al fine di sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento per abbattere i costi di costituzione o “trasformazione” in società benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020.
2. Fondo per la Promozione
Inoltre, per favorire la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Modalità di attuazione
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021.
Il credito sarà riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento “de minimis”.
Si è in attesa di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui si adotteranno le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa massimo previsto.
4. La qualifica di Società Benefit
La qualifica di società benefit è stata istituita con la legge di Stabilità 2016. Si definisce società benefit quella società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue anche una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Le finalità di beneficio comune possono essere perseguite dalla generalità delle società commerciali previste dal codice civile. Inoltre, tali finalità devono essere specificatamente indicate nell’oggetto sociale e perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Per “beneficio comune”, secondo la normativa benefit, si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più
categorie tra persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Gli altri portatori di interesse, c.d. stakeholders, sono il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società benefit quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
5. La creazione della Società Benefit
Per assumere la qualifica giuridica di società benefit:
- una società già esistente deve indicare nel proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Per fare ciò è necessario modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società;
- una società costituenda deve prevedere nel proprio oggetto sociale, oltre allo scopo di massimizzare i profitti, anche le finalità di beneficio comune che intende perseguire e tutti gli elementi caratterizzanti la società benefit secondo le disposizioni della normativa benefit.
La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole Società benefit o l’abbreviazione SB e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. In tal modo ha un valore aggiunto che va ad incrementare il suo capitale reputazionale.
6. Gli obblighi derivanti
1. Gestione bilanciata
La società benefit ha, innanzitutto, il dovere di essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie previste dalla normativa, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
2. Nomina responsabile d’impatto
La società benefit è tenuta a individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. L’inosservanza degli obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e porta all’applicazione di quanto disposto dal codice civile, in relazione a ciascun tipo di società, in tema di responsabilità degli amministratori.
3. Relazione annuale d’impatto
La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche specifiche e in relazione a determinate aree di valutazione;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
4. Trasparenza e garanzia verso terzi
La relazione annuale deve essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. La società benefit che non persegua effettivamente le finalità di beneficio comune viene assoggettata alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo. I relativi compiti e attività sono svolti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
7. La valutazione d’impatto
Tra gli obblighi previsti, assume rilevanza strategica la valutazione d’impatto che rappresenta per gli enti for profit e il mondo imprenditoriale una assoluta novità.
Tale valutazione deve comprendere le seguenti aree di analisi:
1. governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
La valutazione degli impatti, in generale, è rivolta unicamente alle attività svolte e non al soggetto che le attua. Valutare non significa giudicare, bensì attribuire valore alle azioni. Fondamentale diventa, per le imprese che vogliono rispondere della responsabilità civile, valutare qualitativamente e quantitativamente sul breve, medio e lungo periodo, gli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento (utenti, collettività, soci, fornitori, clienti).
Il Decreto Rilancio dà, quindi, un nuovo impulso al modello innovativo e d’avanguardia delle società benefit che possono rappresentare per il futuro un volano per lo sviluppo sostenibile cui tanto si auspica di raggiungere nei prossimi anni. Lasocietà benefit, introdotta in Italia nel 2016 con la legge 208/2015 rappresenta una realtà imprenditoriale profit che coniuga lo scopo di lucro con l’ulteriore fine di migliorare il contesto ambientale e sociale in cui opera mediante una previsione statutaria. Inoltre, rappresenta una innovazione per l’impresa che per la prima volta può impegnarsi a misurare gli impatti che la sua attività genera per il territorio e la collettività.
L’ultimo intervento a favore delle società benefit è quello previsto nel Decreto Legge fiscale, più precisamente si tratta dell’emendamento all’art.49 del DDL 2220“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, prevedendo una misura semplice e necessaria per le imprese italiane impegnate nella ridefinizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.Le società benefit e in generale tutte le imprese che opereranno in modo trasparente e responsabile potranno vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pubblici. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per le imprese che scelgono di avere nel loro Dna i valori della trasparenza e della responsabilità civile, così come le società benefit introdotte nel 2016 nel nostro ordinamento, che hanno l’obbligo di valutate gli impatti generati dalla propria attività di impresa. Ora, con l’emendamento approvato al decreto fiscale, tutte le imprese possono accedere alla premialità nelle gare di appalti pubblici se scelgono di valutare i propri impatti generati in ambito sociale e ambientale, anche se non hanno la qualifica giuridica di società benefit.
L’Italia, dopo essere stato il primo Paese sovrano al mondo a dotarsi della legge che introduce le società benefit con duplice scopo di lucro e di beneficio sociale, continua il suo percorso nel favorire lo sviluppo e la crescita di una nuova economia di mercato con protagoniste le società benefit e l’impegno di Assobenefit nell’accompagnarle e nel promuovere altresì la misurazione d’impatto e la creazione e l’uso di metriche correlate ai Sustainable Development Goals.