Adeguamento statuti del Terzo settore, non tassativo il termine del 31/10
09.12.2020
Per i futuri ETS statuti con le maggioranze “semplificate” adeguabili anche entro il 31 marzo 2021. Ma anche dopo sarà possibile aggiornare la carta statutaria alle regole del CTS seppur dovendo rispettare le maggioranze previste per le assemblee in seduta straordinaria
Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti come Onlus potranno modificare i propri statuti, adeguandoli alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020. Infatti, con la conversione in legge del D.L. 125/2020, inserendo nell’art. 1 il comma 4-novies, è stato posticipato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale poter aggiornare gli statuti al Codice del Terzo settore fruendo delle maggioranze “semplificate” proprie dell’assemblea in seduta ordinaria.
La medesima scadenza è stata prevista dal successivo comma 4-decies anche per gli adeguamenti statutari delle Imprese sociali.
L’art. 101 del Codice del Terzo Settore prevede che Onlus, ODV e APS, in attesa dell’istituzione del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, debbano adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni del Codice entro il termine, originariamente fissato il 3 febbraio 2019, poi spostato al 3 agosto 2019 dal D. Lgs.105/2018 (c.d. Decreto correttivo del Codice), successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).
Attualmente quindi il termine è slittato al 31 marzo 2021 termine che dovrebbe coincidere con la tanto attesa istituzione del Registro Unico degli di Terzo Settore.
Nota bene: Gli enti che non rivestono le qualifiche sopra ricordate (ODV, APS e ONLUS) non hanno alcun onere di adeguamento dello statuto entro il termine di cui all’art. 101 del Codice del Terzo Settore e, se decideranno di acquisire la qualifica di ETS, potranno modificare gli statuti successivamente all’attivazione del Registro unico per finalizzare la propria iscrizione.