Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, assunto di concerto con il Ministero del Lavoro, con il quale si definiscono i criteri che gli enti dotati della qualifica di impresa sociale devono applicare per verificare che i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi.
In particolare, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale (art. 2 comma 3 del DLgs. 112/2017).
Il DM 22 giugno 2021 non opera per le cooperative sociali e i loro consorzi che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
Il nuovo decreto trova applicazione a partire dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia dal 1° gennaio 2022). Da tale data sarà abrogato il DM 24 gennaio 2008, attuativo dell’art. 2 comma 3 del soppresso DLgs. 155/2006 e ancora oggi ritenuto applicabile per il computo del predetto limite (nota Min. Lavoro n. 8115/2020).
Ai fini del computo sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d’impresa di interesse generale.
Ai fini del computo della percentuale non sono considerati né al numeratore né al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:
• proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
• plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
• sopravvenienze attive;
• contratti o convenzioni con società o enti controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima.
Nell’ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d’impresa di interesse generale o alle attività da queste diverse, l’attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.
In caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio sociale, l’organo competente dell’ente effettua apposita segnalazione al Ministero del Lavoro o al Ministero dello Sviluppo economico, se si tratta di cooperativa.
Secondo quanto previsto dal DM 107/2021 per le attività diverse degli enti del Terzo settore, l’impresa sociale è tenuta a rispettare nell’esercizio successivo un rapporto tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi che sia superiore al 70% incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell’esercizio precedente.
Perdita della qualifica con conseguente devoluzione del patrimonio
Il mancato raggiungimento della percentuale maggiorata determina la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi dell’art. 15 comma 8 del DLgs. 112/2017.
Per le cooperative sociali, il decreto del Ministero del Lavoro che dichiara la perdita della qualifica è assunto in conformità agli esiti dell’attività di vigilanza effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico o degli altri organi competenti, e non comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative.