Il 1° giugno 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione finale con gli emendamenti alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza aziendale in materia di sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ( COM(2022)0071 – C9- 0050/2022 – 2022/0051(COD)
Si attende l’avvio della negoziazione tra Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo per trovare un accordo sul testo definitivo. Successivamente, spetterà agli Stati membri introdurre le nuove norme negli ordinamenti nazionali. Anche se la direttiva non dovrebbe entrare in vigore per le aziende almeno fino al 2025, le aziende dovrebbero iniziare a prepararsi ora per stare al passo con i requisiti.
La Direttiva CSDD si inserisce nell’articolato quadro delle recenti normative dell’UE sulla sostenibilità, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.
Con tale proposta si stabilisce che le società europee e quelle extra-UE, che partecipano alle supply chains globali, adottino procedure di due diligence volte alla promozione di condotte aziendali sostenibili ed attente alla tutela dell’ambiente e dei diritti umani.
Si introduce così il concetto di dovere di diligenza aziendale in materia di sostenibilità e di responsabilità per le violazioni dei #dirittiumani e gli impatti negativi sull’ambiente lungo la catena del valore e l’obbligo, per tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione, a adottare e sviluppare piani di transizione climatica in linea con l’Accordo di Parigi e con le regole della direttiva sui bilanci di sostenibilità delle imprese (CSRD).
Le imprese saranno tenute a identificare e, ove necessario, prevenire, porre fine o mitigare l’impatto negativo delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente, come il lavoro minorile, la schiavitù, lo sfruttamento del lavoro, l’inquinamento, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità.
Dovranno inoltre monitorare e valutare l’impatto dei loro “partner” della catena del valore, compresi non solo i fornitori, ma anche altre funzioni aziendali.
Inoltre, si chiarisce anche come le società potranno gestire i danni e relazionarsi con le eventuali vittime delle proprie attività, provando a ridurre gli ostacoli all’accesso alla giustizia per le vittime, grazie anche ad assistenza finanziaria e legale.
Rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo della CSDDD:
• le grandi imprese UE che, nell’ultimo esercizio sociale, abbiano avuto in media oltre 500 dipendenti e abbiano realizzato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 150 milioni di euro;
• le medie imprese UE le quali, pur senza soddisfare i requisiti precedenti, operano in settori merceologici ad elevato impatto di sostenibilità ambientale e che, nell’ultimo esercizio sociale, abbiano avuto in media oltre 250 dipendenti, abbiano realizzato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di euro che sia imputabile, per almeno il 50%, allo svolgimento delle predette attività economiche;
• le imprese extra-UE che abbiano realizzato, nel penultimo esercizio sociale, un fatturato netto a livello mondiale superiore a 150 milioni di euro o, alternativamente, soddisfino entrambe le condizioni della generazione di un fatturato compreso tra i 40 e i 150 milioni di euro che sia imputabile, per almeno il 50%, allo svolgimento delle suelencate attività economiche ad elevato impatto di sostenibilità.
Obblighi derivanti per le aziende e i vertici aziendali:
- integrare la richiesta due diligence in tutte le politiche aziendali, predisporre
(i) un’apposita politica di due diligence e
(ii) un piano aziendale atto ad assicurare che business model e strategia d’impresa siano compatibili con la transizione a un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC, in conformità al target dell’Accordo di Parigi;
2) identificare gli effetti negativi (attuali e potenziali) dell’operatività aziendale, sia in ambito ambientale sia nell’ambito dei diritti umani;
3) prevenire ed attenuare gli impatti negativi potenziali ed arrestare gli impatti negativi effettivi, predisponendo ed implementando un “piano operativo di prevenzione“. È inoltre richiesto che ciascuna società richieda ai suoi partner commerciali specifiche garanzie contrattuali per il rispetto del proprio codice di condotta ed (eventualmente) del piano operativo di prevenzione, estendendola rete di protezione dagli impatti negativi lungo l’intera catena del valore di ciascuna impresa coinvolta;
4) stabilire e mantenere una procedura di reclami,
5) monitorare, almeno annualmente, l’efficacia della politica di due diligence e le misure di diligenza adottate;
6) effettuare sul proprio sito internet, entro il 30 aprile di ciascun anno, la comunicazione al pubblico sugli obblighi di diligenza implementati nell’anno precedente.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di due diligence, gli Stati membri dovranno porre a carico delle imprese inadempienti determinate sanzioni, che si affiancheranno ad un regime di responsabilità civile.
Punti critici su cui le istituzioni dovranno trovare accordo restano:
• l’inclusione o meno delle istituzioni finanziarie tra i soggetti a cui si applica la nuova normativa;
• definizione dell’ampiezza del concetto di catena del valore (per il Parlamento non riguarda solo quella a monte ma anche quella a valle);
• definizione delle autorità di vigilanza nazionali a cui spetterà il compito di vigilare il rispetto della normativa e applicare le sanzioni per le inadempienze
In caso di violazione, le aziende saranno soggette a sanzioni e le vittime colpite da eventuali pratiche illecite dovranno essere risarcite. Le sanzioni previste includono multe pari almeno al 5% del fatturato netto globale dell’azienda che non ha rispettato la direttiva, la possibilità di pubblicare i nomi degli inadempienti, il ritiro dal mercato dei prodotti aziendali o l’esclusione dagli appalti pubblici della UE.
L’onere della prova del danno spetterà al ricorrente.
I consiglieri di amministrazione avranno una responsabilità formale di sovrintendere il processo di due diligence.
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