Il Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024 ha approvato il decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale. In particolare il decreto, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede:
– l’estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI e
– la sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” con la “rendicontazione di sostenibilità”.
Ecco i 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐞 della CSRD 👇
𝑬𝒔𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑶𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆:
Le norme si applicheranno gradualmente a tutte le grandi imprese, società madri di grandi gruppi (anche non quotate), piccole e medie imprese con strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (escluse le microimprese) e imprese di Paesi terzi che soddisfano determinati requisiti.
𝐎𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨:
Migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sugli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) delle attività aziendali.
𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 𝒅𝒊 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆:
Utilizzo di standard comuni definiti a livello europeo (ESRS) elaborati dall’EFRAG e adottati dalla Commissione Europea.
Le informazioni dovranno essere presentate nel formato elettronico unico europeo (ESEF) in XHTML con marcature XBRL.
𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊:
La rendicontazione entra nella relazione degli amministratori sulla gestione, con tempistiche e modalità previste dalla normativa nazionale.
Per le società quotate, ampliati i compiti di attestazione degli organi amministrativi e del dirigente preposto.
𝑪𝒂𝒕𝒆𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆:
Estensione dell’obbligo informativo alla catena del valore dell’impresa, includendo prodotti, servizi, rapporti commerciali e catena di fornitura.
Per i primi tre anni, se mancano informazioni, è possibile ometterle spiegando le ragioni e descrivendo gli sforzi per acquisirle in futuro.
𝑨𝒔𝒔𝒖𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆 𝑨𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆:
Il documento deve essere sottoposto a un’attività di assurance per garantire la conformità agli standard ESRS.
La società di revisione legale può essere la stessa incaricata della revisione del bilancio, utilizzando principi internazionali definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB).
𝑪𝒐𝒊𝒏𝒗𝒐𝒍𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝑹𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒊 𝑳𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊:
L’impresa deve confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori sulle informazioni di sostenibilità pertinenti e sui metodi per ottenerle e verificarle.
Questo scambio di opinioni deve avvenire in tempi e modalità che permettano ai rappresentanti di esprimere il proprio parere e deve essere comunicato all’organo amministrativo e di controllo.