Le misure adottate nel Decreto Rilancio per fronteggiare l’emergenza legata all’epidemia da Covid-19
Pubblicato su Altalex
L’art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio, rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” abroga l’art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
La nuova disposizione riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno d’imposta 2020.
Beneficiari
Nell’ambito applicativo soggettivo, i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese ammissibili all’agevolazione
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono le seguenti:
1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;
2. la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;
6. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Fra i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020, rientrano:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Vi rientrano secondo quanto precisato dalla circolare anche gli acquisti inerenti detergenti mani disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il Decreto dispone anche le modalità secondo le quali sarà possibile fruire del credito:
- da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- possibilità di optare al posto dell’utilizzo diretto, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio, per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa stanziato pari a euro 200 milioni.
Consigli per gli acquisti in itinere
In attesa di avere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplini le modalità per fruire del beneficio fiscale, è ragionevole ritenere che le fatture di acquisto relative a tali spese debba contenere una descrizione idonea ad individuare in maniera inequivocabile il costo sostenuto al fine di poter accedere al beneficio.
Occorre tener presente che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione una serie di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Dovrebbe pertanto trattarsi di intervento collegato all’attività di pulizia, ma non equivalente o comunque indistinguibile.
Tanto più che con riferimento ai codici Ateco (Agenzia delle Entrate circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, cui si applica il regime IVA del reverse charge, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, le quali invece restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.
Pertanto, è opportuno per gli acquisti in corso tenere a mente che:
- le prestazioni dovrebbero essere rese da soggetti che ordinariamente erogano servizi di pulizie, specializzate nella sanificazione degli ambienti di lavoro;
- la fatturazione dovrebbe consentire l’individuazione della parte di prestazione che, riferendosi alla specifica prestazione di sanificazione degli ambienti, consente l’accesso al credito d’imposta quando destinata ai luoghi di lavoro;
- le prestazioni di sanificazione vanno indicate in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente dalle prestazioni di pulizia in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva. Laddove invece la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta;
- il pagamento della/e relativa/e fattura/e sia eseguito con mezzi tracciabili e indicandone i riferimenti essenziali (fornitore, data e numero fattura).