Contemporaneamente, il nuovo limite all’uso del contante scende a 2.000 euro
Mio contributo pubblicato su Altalex 26.06.2020
L’evasione fiscale è un fenomeno che in Italia ha prodotto e continua a produrre danni straordinari al bilancio pubblico. Chi evade sottrae risorse all’intervento pubblico, soprattutto in fasi di recessione o esigua crescita economica, penalizzando tutti, così come l’elusione fiscale o l’economia sommersa rappresentando fenomeni con ricadute negative nel sistema produttivo italiano.
L’orientamento dello Stato italiano è cercare di traghettare l’Italia verso una modalità di pagamento cashless e adottare nuove misure di contrasto all’evasione, ad esempio misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, modifiche al regime sull’utilizzo del contante, credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici.
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, tra le misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, ha previsto un credito d imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Le modalità attuative, i termini ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono osservare, per la trasmissione telematica all’Agenzia, sono state stabilite nel provvedimento del 29 aprile 2020 (n. prot. 181301/2020) dando così il via al credito d’imposta dal 1° luglio 2020 sulle spese e commissioni.
Sarà in vigore, inoltre, dal 1° luglio anche il nuovo limite all’utilizzo del contante così come previsto dall’art. 49 comma 3-bis del D.Lgs. n. 231/2007 come inserito dall’art.18 comma 1 lettera a) del DL 124/2019 (c.d. DL Fiscale).
Tax credit sui costi e commissioni per pagamenti elettronici
Soggetti beneficiari
Potranno accedere al credito d’imposta, istituito dall’art. 22 del DL 124/2019, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro. indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l’esercizio dell’attività.
Ambito oggettivo
Le operazioni agevolate sono rappresentate da cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali i cui pagamenti sono effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’ obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamenti elettronico tracciabile, secondo l’allegato tecnico al provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile2020, i bollettini postali e gli assegni.
L’agevolazione spetta per i costi addebitati e per le commissioni addebitate sulle transazioni con strumenti di pagamento tracciabili. Rientrano nella definizione di «commissione», secondo quanto si legge nel citato provvedimento, anche i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.
Calcolo e modalità del credito d’imposta
Il benefìcio consiste in un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti elettronici. Tale credito d’imposta è da utilizzare esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari.
Secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 111 del 30 aprile, i soggetti beneficiari che abbiano stipulato una convenzione per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, riceveranno nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell’online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del credito spettante.
Il credito d’imposta in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Conservazione dei dati per dieci anni
I beneficiari del credito d’imposta saranno tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche per dieci anni a partire da quello in cui l’agevolazione è stata fruita.
Nuovo limite all’utilizzo del contante
Il Decreto fiscale collegato D.L. n. 124/2019 alla manovra di Bilancio, che contiene diverse misure volte a limitare l’uso del contante e incentivare quello della moneta elettronica al fine di contrastare l’evasione fiscale, ha introdotto il nuovo limite all’uso dei contanti a partire dal 1° luglio 2020 pari a 2.000 euro; ciò comporta che:
- fino a 1.999 euro è possibile la dazione in contanti ad altro soggetto;
- da 2.000 euro è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.
Questo limite subirà un ulteriore abbassamento il 1° gennaio del 2022. Infatti, da quella data il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà a 999,99 euro.
Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal D.Lgs. n. 90/2017. È stato introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, nel quale si prevede che:
- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro.
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro.
Le sanzioni vengono commisurate all’effettivo importo della violazione commessa.
Soglia limite pagamento contanti 2020 | Sanzioni parti contraenti |
Fino a 250.000 euro | Da 2.000 a 50.000 euro |
Oltre 250.000 euro | Da 15.000 a 250.000 euro |
Impatto sui professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio
Il nuovo limite al contante, oltre a comportare un illecito per chi commette o collabora alla sua commissione accettando il pagamento oltre il limite, coinvolge anche i destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti.
I professionisti, infatti, hanno l’obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.
In caso di omessa segnalazione dell’infrazione, la sanzione resta a 3.000 euro.