Le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit, previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022. Al fine di promuovere e rafforzare il sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, il decreto definisce le modalità e i criteri di attuazione degli interventi previsti dal decreto rilancio per il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022 del decreto 12 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit si definiscono, al fine di promuovere e rafforzare il sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, le modalità e i criteri di attuazione degli interventi previsti dal decreto rilancio e, in particolare:
a) al Capo II si disciplinano le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento, di cui al comma 1 dell’art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit;
b) al Capo III si disciplinano le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento, di cui al comma 3 dell’art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.
Gli interventi verranno gestiti dal Ministero, fatte salve le attività di controllo e di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione del credito d’imposta di cui al Capo II da parte dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, che sono svolte dall’Agenzia delle entrate.
Il Ministero si avvarrà dell’assistenza tecnica di Invitalia, sulla base di apposita convenzione.
Credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in società benefit
I beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e attive al registro delle imprese;
b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
c) svolgono un’attività economica in Italia, disponendo nel territorio di una sede principale o secondaria;
d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili nella misura del 50% delle spese ammissibili. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10.000,00 euro.
Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio sono pari a euro 7.000.000,00 per l’anno 2021, comprensive degli oneri di gestione.
Le Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all’agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
a) le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
b) le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
2. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Modalità di accesso all’agevolazione
Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
I termini, le modalità e lo schema di presentazione delle istanze di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Procedura di concessione
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, verificherà i requisiti di ammissibilità’, la completezza dell’istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile entro il limite della misura massima.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa.
Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Promozione delle società benefit
Per lo svolgimento dell’attività di promozione delle società benefit, il Ministero si avvale di Invitalia.
A tal fine, Invitalia , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenterà al Ministero uno specifico piano delle attività di promozione, che potrà prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalità telematiche e digitali nonché’ iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate,
finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.
Per lo svolgimento di attività di promozione sul territorio nazionale delle società benefit sono destinate, ai sensi di quanto previsto 38-ter, comma 3, del decreto rilancio, risorse pari a euro 3.000.000,00 per l’anno 2020, comprensive degli oneri di gestione.